lunedì 6 aprile 2020

Indizione stato di agitazione della Dirigenza Medica, Sanitaria e Veterinaria del SSN

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la Funzione Pubblica

Urpa – Servizio rappresentatività e scioperi

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Al Ministero della Salute

 

Al Coordinatore degli Assessori Regionali alla Sanità

 

Agli Assessori Regionali alla Sanità

 

e, per conoscenza

 

Alla Commissione di Garanzia

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

 

Loro indirizzi PEC

 

Roma,

Prot. n./SnRm

 

 

Oggetto: Indizione stato di agitazione della Dirigenza Medica, Sanitaria e Veterinaria del SSN

 

 

Le sottoscritte organizzazioni sindacali della Dirigenza Medica, Sanitaria e Veterinaria

del Servizio Sanitario Nazionale,

 

nel rispetto dell'articolo 4, comma 6 degli Accordi sui servizi pubblici essenziali in caso di sciopero della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. sottoscritto il 26 settembre 2001, e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. sottoscritto il 25 settembre 2001, secondo cui "Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali", nonché dell'invito rivolto dalla Commissione di Garanzia sullo sciopero (v. note del 24 febbraio 2020, prot. n. 2796/GEN e del 26 marzo 2020 prot. n. 4096/GEN) di astenersi dall'effettuare astensioni collettive durante l'attuale stato di emergenza da Covid-19, al fine di evitare ulteriore aggravio alle Istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus,

 

rilevata la

 

-        necessità di modificare l'attuale normativa sull'utilizzo dei DPI del personale sanitario di cui agli  articoli 16 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e 34 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, per garantire il rispetto delle norme nazionali e Comunitarie sui dispositivi di protezione individuale (DPI), assicurando agli operatori sanitari la massima protezione possibile (almeno ffp2 in relazione all'assistenza dei pazienti  Covid-19 ed ffp3 in corso di procedure invasive), senza consentire il ricorso a mascherine prive del marchio CE di conformità alle prescrizioni europee;

 

-        necessità di modificare la disposizione dell'articolo 7 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14, in materia di sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari e degli operatori dei servizi pubblici essenziali che esclude gli stessi dall'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva nell'ipotesi di contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva,ritenendo indispensabile prevedere che essi sospendano l'attività con obbligo di isolamento fiduciario per almeno 72 ore e rientro in servizio solo previa effettuazione di tampone che attesti la negatività al Sars-CoV-2;

 

-        necessità di escludere la responsabilità penale, civile e amministrativa degli esercenti le professioni sanitarie per eventi avversi verificatisi nel periodo dell'emergenza epidemica Covid-19, limitandola ad ipotesi eccezionali che riconducano la nozione di colpa grave a soli casi di macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria, tenendo conto in ogni caso del particolare contesto lavorativo e organizzativo in cui è eseguita la prestazione lavorativa;

 

-        necessità di aumentare i contratti di formazione post laurea, autorizzando l'ulteriore spesa di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di  di portare l'offerta formativa dagli attuali 9.000 a 14.000 contratti di formazione specialistica;

 

-        necessità di: assumere specialisti, con rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato con successiva stabilizzazione, attingendo da graduatorie esistenti o mediante avvisi pubblici da effettuare con procedure semplificate di durata non superiore a 7 giorni; consentire la partecipazione ai suddetti avvisi pubblici a tempo determinato di medici specializzandi iscritti al IV e V anno del corso di specializzazione, senza vincoli di assegnazione alle strutture della rete formativa, prevedendo un contratto collegato a quello della Dirigenza dell'Area Sanità e la loro stabilizzazione una volta acquisito il titolo; evitare il ricorso a contratti libero-professionali "usa e getta"; convertire gli eventuali contratti libero-professionali sottoscritti in applicazione delle disposizioni emergenziali in contratti subordinati a tempo determinato.

 

-        necessità di garantire per i dirigenti medici e sanitari impegnati a contrastare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID 19, per tutto il  periodo emergenziale,  un valore economico dell'attività prestata in regime di straordinario, della indennità di guardia e reperibilità, notturna e festiva,  incrementato del 100% rispetto a quanto definito nel CCNL in vigore.   Allo stesso personale, e nel medesimo arco temporale, garantire la corresponsione di  una indennità di rischio biologico pari a euro 2000/mese.

 

Non avendo trovato la disponibilità ad una soluzione condivisa, in tempi certi e rapidi sulle questioni sopra indicate,

 

indicono formalmente lo stato di agitazione,

 

senza escludere, in assenza di soluzioni alle questioni sollevate, la proclamazione di una giornata di protesta nazionale da attuarsi in forma "virtuale" (art.4, c. 3, lettera e) degli Accordi Nazionali), ossia garantendo, con spirito di responsabilità, la regolare esecuzione della prestazione lavorativa, e devolvendo la quota di retribuzione trattenuta per finalità sociali.

Distinti saluti

 

Carlo Palermo ANAAO ASSOMED

Guido Quici CIMO-FESMED

Alessandro Vergallo AAROI-EMAC

Mauro Mazzoni FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR)

Aldo Grasselli FVM Federazione Veterinari e Medici

Biagio Papotto CISL MEDICI

Raffaele Perrone Donnorso ANPO ASCOTI FIALS MEDICI

 

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