giovedì 30 dicembre 2021

La Manovra è legge. Fisco, lavoro e sanità ecco i provvedimenti di interesse per i medici

Dopo il Senato, la Camera approva la legge Finanziaria per il 2022 a larga maggioranza, 355 voti favorevoli e 55 contrari. Il testo era stato blindato il 29 dicembre. Previsioni su tutti i temi sono riassunte in un migliaio di commi; 41 articoli, dal 159 al 190, sono dedicati alla disabilità; altri 38, da 258 a 296, alla sanità. Partiamo da una sintesi su fisco e lavoro, seguono le novità per la sanità pubblica.


Fisco - Il nuovo schema prevede 4 aliquote Irpef invece delle attuali 5 con un risparmio fiscale a vantaggio dei ceti medio-bassi e medi: fino a 15 mila euro si versa il 23% del reddito, il 25% da 15 mila a 28 mila, il 35% da 28 a 50 mila, il 43% da 50 mila. Cresce da 8 a 15 mila euro il tetto di reddito entro cui il lavoratore gode della detrazione "top" per lavoro dipendente di 1880 euro. Si azzera l'Irap per le microimprese e arrivano 2 miliardi per alleggerire il peso delle bollette del 1° trimestre 2022 (1,8 miliardi erano stati stanziati per la fine del 2021). Si confermano il superbonus al 110% senza limite di reddito Isee per le ristrutturazioni energetiche degli edifici ed arriva una detrazione del 75% per lavori edili di abbattimento delle barriere architettoniche; resta fino al 2025 il superbonus del 110% per la ricostruzione in Centro-Italia. Le cartelle esattoriali che arrivano nei primi 3 mesi del 2022 potranno essere pagate entro 6 mesi.


Politiche del lavoro - Aumenta da 7 a 10 giorni del congedo per i nuovi papà e si riducono del 50% i contributi nel '22 per le lavoratrici neo-mamme. Il datore privato che per coprire posti vacanti assume a tempo indeterminato soggetti titolari di reddito di cittadinanza e lo comunica alla piattaforma Anpal non versa contributi previdenziali ed assistenziali, a parte quelli Inail, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso (a meno che tale periodo non sia inferiore a 5 mesi), entro l'importo di 780 euro mensili. I lavoratori edili potranno pensionarsi a 63 anni a 32 anni di contributi (è un lavoro usurante).


Finanziamento Ssn - Per il Fondo sanitario nazionale sono previsti 2 miliardi in più l'anno: da 122 a 124 nel 2022, da 124 a 126 nel 2023, da 126 a 128 miliardi nel 2024. Arrivano 1,85 miliardi per un Fondo da destinare all'acquisto di vaccini contro il Covid-19. I 32 miliardi della Finanziaria 2021 per l'edilizia sanitaria diventano 34, ma 860 milioni saranno spesi per creare una scorta nazionale di DPI, reagenti e di kit di genotipizzazione come da PianoPanFlu 2021-23 e 42 milioni andranno a sviluppare sistemi informatici di sorveglianza epidemiologica. Sempre dal 2022 per aggiornare i livelli essenziali di assistenza, arrivano 200 milioni sul fabbisogno standard del Ssn. Il fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi (un miliardo in tutto) è incrementato di 100 milioni per il 2022, di 200 milioni nel '23 e di 300 dal '24.


Liste d'attesa - Per recuperare pregressi ricoveri per interventi e diagnostica ambulatoriale ecco 500 milioni alle regioni che potranno coinvolgere il privato accreditato entro una porzione di quel budget pari a 150 milioni. Le regioni dovranno presentare entro gennaio un piano di rientro dalle liste d'attesa. Previsto l'aggiornamento delle tariffe massime Drg ospedaliere.


Personale - Per le spese di personale si potrà sforare non del 5 ma del 10% dell'aumento della spesa sanitaria. Per incrementare i contratti di formazione specialistica è autorizzata una spesa in più di 194 milioni di euro nel 2022, 319 nel '23, 347 nel '24, 425 nel '25, 517 nel '26 e 543 dal '27. Le regioni in carenza di personale, constatata l'impossibilità di attingere alle graduatorie in vigore, potranno ingaggiare anche nel 2022 medici specializzandi e stabilizzare per concorso medici, infermieri ed Oss reclutati a termine se questi ultimi hanno alle spalle almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui 6 svolti tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

Pronti soccorso ed Usca - Accanto ai premi per medici ed infermieri (dipendenti) in prima linea contro il Covid - 27 milioni per i primi e 63 per i secondi- arriva un "contentino" per i medici del 118: con 36 mesi di anzianità anche non continuativi negli ultimi 10 anni, potranno concorrere per posti a tempo indeterminato anche se non possiedono il diploma del corso di formazione in medicina generale (commi 268-273). L'attività delle Unità Speciali di continuità assistenziale-Usca è prorogata al 30 giugno '22, con 105 milioni di finanziamento.


Medicina territoriale - Si autorizza una spesa crescente - 90,9 milioni di euro nel 2022, 150 nel '23, 328,3 nel '24, 591,5 nel '25 e un miliardo dal 2026 a valere sul finanziamento Ssn - per reclutare personale oltre i vincoli previsti. Dal FSN arrivano 10 milioni per ingaggiare nelle Asl psicologi per assistere gli adulti, 19,9 per gli adolescenti e 20 nelle scuole. Risorse anche per gli assistenti sociali: nel '26 saranno uno ogni 6500 abitanti. Resta il 7% il tetto della spesa farmaceutica convenzionata ma cresce all'8 % il tetto per acquisti diretti di Asl ed ospedali e salirà all'8,15 % nel '23 e all'8,30% dal '24 anche se le percentuali possono essere riviste ogni anno, sentita l'Aifa.


(doctor33)


venerdì 30 aprile 2021

CIMO-FESMED CONTRO DECISIONE TAR LAZIO SU DIREZIONE SPDC A PSICOLOGI LE SENTENZE AMMINISTRATIVE NON OMOLOGHINO SPECIFICITA’ E RESPONSABILITA’ DEI MEDICI

 Roma 29 aprile 2021 –

CIMO-FESMED interviene a difesa dei medici psichiatri "ad adiuvandum" nel ricorso in appello al Consiglio di Stato chiedendo di annullare o riformare la sentenza del Tar Lazio-Latina che permette l'accesso degli psicologi all'Avviso pubblico di incarico per responsabile di Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, indetto dalla ASL di Frosinone-Alatri.

In linea con la politica della Federazione in difesa della professione medica, CIMO-FESMED ritiene infatti che la conduzione di un Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) debba essere affidata a medici psichiatri, soprattutto se parliamo di diagnosi e cura a favore di pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere.

La sentenza in questione (Tar Lazio, Latina, Sez. I, 01.02.2021, n. 39) aveva accolto le motivazioni addotte dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, costituito in giudizio contro la A.S.L. Frosinone, per l'annullamento dell'Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico di durata quinquennale, per la copertura di un posto di Direttore UOC SPDC Frosinone Alatri, indetto dalla stessa Azienda Sanitaria Locale.

"Certamente non si vuole aprire nessun contenzioso con altri professionisti – commenta il Presidente CIMO-FESMED Guido Quici – ma, soprattutto negli SPDC e per la direzione di una struttura complessa, la componente clinica è prioritaria rispetto a quella gestionale. Infatti, le principali attività, tra cui i trattamenti psichiatrici volontari ed obbligatori a pazienti in regime di ricovero, le attività cliniche ambulatoriali e le consulenze a favore anche di pazienti ospedalizzati per altre patologie non possono non tenere conto del ruolo direzionale del professionista clinico".

"Riteniamo dunque imprescindibile il ruolo del medico nella diagnosi e terapia dei pazienti con patologie psichiatriche, specie se assistite in regime di ricovero. In particolare, le competenze nel campo della diagnostica, soprattutto se differenziale rispetto a malattie neurologiche o internistiche, la scelta della linea terapeutica più idonea, la valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri e la decisione per trattamenti sanitari obbligatori, sono tutte azioni che lo psichiatra mette in atto, non solo come puntuale prestazione professionale ma come sintesi di una strategia clinica il cui indirizzo deve necessariamente essere affidato a chi ha prevalenti competenze cliniche" aggiunge Quici.

L'intento della Federazione è quello di aggiungere nel merito del ricorso elementi conoscitivi per il Giudice, tali da rendere evidente che non è possibile "omologare" le competenze tra le varie figure professionali della Dirigenza Sanitaria le quali certamente condividono lo stesso CCNL e lo stesso percorso di carriera ma hanno differenti specificità di ruoli, di competenze e di livelli di responsabilità.